Come è ben noto, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, sono state adottate da parte del Governo una serie di misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le citate disposizioni (la cui validità è stata prorogata sino al 13.04.2020 come da DPCM del 01.04.2020) vi è quella concernente la limitazione della circolazione delle persone sull’intero territorio nazionale. In particolare, così come indicato negli atti emanati dal Governo gli spostamenti sono consentiti solo per:
- Comprovate esigenze lavorative;
- Assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);
- Situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
- Motivi di salute.
Alla luce di quanto sopra sono sorti degli interrogativi da parte dei genitori separati i quali si chiedono se sia possibile continuare a vedere i propri bambini regolarmente, anche se residenti in un Comune differente dal proprio.
Or bene, in primis si evidenzia che il giorno 11 Marzo 2020 il Giudice del Tribunale di Milano – IX Sez, Dott.ssa Gasparini, ha stabilito nell’ambito di una procedura d’urgenza che “le statuizioni delle separazioni e dei divorzi,incluse quelle concernenti il diritto di visita, prevalgono sulle direttive del Governo che hanno sancito il distanziamento sociale”.
Al riguardo si segnala inoltre che il Governo, nelle FAQ istituzionali, ha precisato che “Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.”
E’ stato quindi ritenuto che nei “comprovati motivi di assoluta urgenza” rientri il diritto di visita dei genitori separati, legittimando anche il loro spostamento da un comune all’altro nel rispetto delle statuizioni del Tribunale.
Necessario adottare quindi tutte le opportune precauzioni che limitino il rischio del contagio e munirsi dell’autocertificazione (il cui modello aggiornato è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno) per motivare la ragione dello spostamento il quale non deve avere l’intento di eludere i provvedimenti resi dall’autorità a tutela della salute pubblica.