L’art.1 lettera a) del DPCM del 26 Aprile 2020 prevede che dal 4 Maggio, giorno di inaugurazione della fase 2 dell’emergenza Coronavirus, siano “consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”.
Sono sorti quindi dubbi in merito all’interpretazione dell’articolo in esame ed in particolare in merito alla locuzione “congiunti” .
Cosa si intende con tale espressione? E’ consentito andare a trovare i fidanzati?
Con la “FAQ” dello scorso 2 maggio il Governo ha specificato che, ai fini della citata disposizione, per congiunti si debbano intendere i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).
È quindi confermata la possibilità di incontrare fidanzati che ,secondo una sentenza della Corte di Cassazione Sez. IV( n.46351 del 2014), sono persone legate “da un solido e duraturo legame affettivo” .