La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29329/2019 ha affermato che la clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie, ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 79 della L. n. 392 del 1978, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione, che la legge pone, di regola, a carico del locatore (art. 1576 c.c.), attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore
Occorre quindi distinguere se si tratta di locazione commerciale o ad uso abitativo.
Nel caso di locazione commerciale, secondo la Suprema Corte , la clausola che prevede l’obbligo di tinteggiatura è nulla in quanto in contrasto con l’art. 79 di cui sopra.
Nel caso invece di locazione ad uso abitativo tale disposizione è stata abrogata dalla L.431/98 pertanto se l’obbligo in oggetto è previsto dal contratto, allora la tinteggiatura è dovuta in quanto il patto è valido.